Il consiglio di Istituto è composto:
a) dal direttore che lo convoca con cadenza almeno semestrale, ne determina l’ordine del giorno e lo presiede senza diritto di voto; il consiglio è altresì convocato su proposta di almeno un terzo dei componenti;
b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’istituto fissata nell’atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e sette membri.
I suoi compiti sono indicati nell’ Articolo 13 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche